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L’attività di ispezione degli impianti termici è un obbligo di legge stabilito dall’articolo 31 comma 3, della L. n°10/91, dai suoi Decreti attuativi, il DPR n°412/93 e n°551/99 e dal D. Lgs. n°192/05 e successive modifiche e integrazioni.
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I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli per accertare lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici. Nel caso specifico la Provincia effettua, tramite il concessionario del servizio, le ispezioni su tutti i Comuni della provincia compreso il Comune di Campobasso, in virtù della Legge Regionale 34 del 1999.
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La legge prevede che le ispezioni siano effettuate almeno ogni due anni.
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Vengono ispezionati tutti gli elementi tecnici che hanno attinenza con un corretto uso dell’energia, compreso un controllo sul valore del rendimento di combustione per certificare che la caldaia consumi quanto previsto per legge. Inoltre si effettuano anche degli accertamenti amministrativi sui documenti che devono essere in dotazione agli impianti.
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Periodicamente (almeno ogni due anni) la Provincia invia alla Regione e per conoscenza al Ministero dell’Industria una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici del proprio territorio, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati.
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L’attività di ispezione è finalizzata a promuovere una diffusa e corretta manutenzione degli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, in modo da garantire maggior risparmio energetico e più sicurezza in casa.
In sintesi i controlli sono necessari:
- Per risparmiare energia e quindi denaro.
- Per garantire la sicurezza.
- Per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera (ossido di carbonio e ossido di azoto).
Una corretta manutenzione rende l’impianto più affidabile e meno soggetto a rotture in esercizio,con tutto ciò che ne consegue.
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L’impianto termico è definito dall’ art. 2 comma 1 del D. Lgs n°192/05 e ss. mm. e ii., il quale riporta:
“è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
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La caldaietta unifamiliare che serve per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda è senz’altro un impianto termico e quindi è soggetto alle ispezioni.
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Sono impianti termici ma non sono soggetti ad ispezioni:
- Caldaie alimentate a combustibili solidi (carbone, legna, sansa, pellets).
- Caldaie alimentate a biogas o gas residui di lavorazioni.
- Caldaie (generatori di calore) con fluido termovettore diverso da acqua e aria.
- Gli scaldacqua unifamiliari.
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In base alla definizione di impianto termico di cui al D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii., si possono avere i seguenti casi:
- se lo scaldaacqua è al servizio di una singola unità immobiliare ad uso residenziale o assimilabile, non è considerato impianto termico e pertanto NON è SOGGETTO ad autocertificazione.
- se lo scaldaacqua è al servizio di una singola unità immobiliare a destinazione d’uso diversa da residenziale o assimilabile, è SOGGETTO ad autocertificazione.
- se è al servizio di più unità immobiliari (in tal caso più che di scaldaacqua, generalmente, si tratta di impianti complessi e di maggiore potenza, e si parla di impianto di produzione centralizzata di ACS) anche se destinate ad uso residenziale ed assimilabili, è SOGGETTO ad autocertificazione. E’ il caso di alberghi, palestre, ospedali ecc.
In tutti i casi il responsabile dell’impianto deve provvedere alle manutenzioni secondo le periodicità indicate dalle norme vigenti.
Per gli impianti soggetti ad autocertificazione, la periodicità dell’autocertificazione stessa coincide con quella della manutenzione dello specifico impianto.
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Il servizio di manutenzione che Lei paga al suo manutentore non ha nulla a che vedere con le ispezioni effettuate dalla Provincia. Infatti il manutentore di fiducia effettua operazioni di pulizia e riparazione preventiva (dette manutenzione ordinaria).
L’attività che invece esercita la Provincia ha lo scopo di accertare che tali operazioni siano condotte correttamente e cioè se il Suo impianto è in regola con le norme ed ha il giusto rendimento.
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Il responsabile dell’impianto (in passato detto anche “responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”), in base alle norme vigenti, è:
- l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
- il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
- l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
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Il responsabile, così come individuato dalla legge (vedi domanda 11) può delegare la responsabilità dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico ad un soggetto abilitato, detto il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”. Il terzo responsabile può essere solo una ditta con le necessarie abilitazioni (vedi domanda 14).
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La delega al terzo responsabile NON è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Inoltre la delega di terzo responsabile può essere data solo se l’impianto è a norma. In caso contrario la responsabilità rimane a carico del delegante fino ad avvenuto adeguamento.
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Il terzo responsabile può essere SOLO una ditta iscritta alla camera di commercio, per la manutenzione e l’installazione di impianti termici e gas (se l’impianto è alimentato a gas) (vedi lettere C ed E del D.M. n°37/08).
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di:
- certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici;
OPPURE
- attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28;
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L’utente è obbligato ad affidare la manutenzione ad una ditta abilitata (iscritta alla camera di commercio, per la manutenzione e l’installazione di impianti termici e gas – se l’impianto è alimentato a gas – vedi lettere C ed E del D.M. n°37/08).
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Lei può chiedere in visione alla Sua ditta il certificato della Camera di Commercio dove sono riportate le lettere per le quali la ditta è abilitata. In alternativa può anche rivolgersi alla Provincia o al Concessionario.
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Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere effettuate secondo le istruzioni rilasciate dall’impresa installatrice nel libretto uso e manutenzione dell’impianto (rif. comma 2 art. 8 DM 37/08 e s.m.i).
Se questa non ha rilasciato istruzioni o non sono più disponibili:
- secondo le istruzioni tecniche riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto rilasciato dal fabbricante dei componenti dell’impianto (per i piccoli impianti il generatore)
- per le altre parti dell’impianto e per apparecchi e componenti di cui non sono disponibili le istruzioni tecniche del fabbricante, rispettando le norme UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio.
In ogni caso l’installatore ed il manutentore devono dichiarare la periodicità della manutenzione (art. 7 comma 4 DPR 74/2013).
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Sotto l’aspetto meramente tecnico, prevalentemente per gli impianti a combustibile liquido, è maggiormente indicato il periodo precedente all’accensione invernale. Sotto l’aspetto amministrativo la manutenzione sugli impianti termici può essere effettuata in qualunque periodo dell’anno.
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Lei è libero di scegliere il proprio tecnico di fiducia; la cosa importante è che il tecnico o l’impresa sia abilitata (iscritta alla camera di commercio, per la manutenzione e l’installazione di impianti termici e gas – se l’impianto è alimentato a gas – vedi lettere C ed E del D.M. n°37/08).
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Il responsabile (proprietario, occupante, amministratore o “terzo responsabile”) risponde dell’impianto termico ed in particolare egli è responsabile della sicurezza dell’impianto. I principali adempimenti a suo carico, in base al DPR 412/93 e ss.mm.ii. ed in base al DPR 74/2013, sono così riassunti:
- rispettare il periodo e l’orario annuali di esercizio
- mantenere la temperatura ambiente entro i limiti dei 20° prescritti
- garantire un’accurata e periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
- compilare e mantenere aggiornato il libretto di centrale o di impianto
- effettuare tutte le manutenzioni e/o controlli di efficienza energetica secondo i termini previsti dal D. Lgs. n°192/05 e ss. mm. ii.
- mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora i controlli e/o le ispezioni evidenzino un insufficiente rendimento di combustione
- sostituire la caldaia nel caso gli interventi del punto precedenti risultassero inefficaci
- tenere sempre a disposizione il libretto di centrale o di impianto per le ispezioni che gli Enti preposti devono eseguire per legge
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Il non osservare le norme che prevedono la manutenzione ed il controllo di efficienza energetica potrebbe avere conseguenze pratiche anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, tossico e mortale. Inoltre nel caso di inosservanza degli obblighi di manutenzione e del controllo di efficienza energetica la legge prevede che la Provincia può applicare una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00;
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Sono principalmente tre:
- Se la combustione avviene in un locale insufficientemente ventilato.
- Cattivo funzionamento dello scarico dei fumi.
- Malfunzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell’impianto stesso.
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In sostanza il libretto è la “carta d’identità” dell’impianto. Il libretto di impianto (definito dalla legge come “libretto di impianto per la climatizzazione”, per semplicità libretto di impianto), in sostanza è la “carta d’identità” dell’impianto. Il libretto è obbligatorio per tutti gli impianti termici e deve contenere i dati del proprietario, del progettista, dell’installatore e del manutentore o del terzo responsabile, oltre ai dati relativi all’impianto, alle manutenzioni, ai controlli di efficienza energetica e delle ispezioni effettuate.
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Il rilascio e la prima compilazione sono per legge a carico della ditta di installazione in caso di impianto nuovo.
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I libretti di impianto/centrale devono essere compilati in parte a cura dell’utente, in parte a cura del manutentore.
La compilazione periodica per le manutenzioni e per le verifiche (controllo di combustione ecc.) è effettuata a cura della ditta di manutenzio
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Il libretto è conservato dal responsabile dell’impianto, presso l’impianto stesso. Il libretto deve essere corredato di tutti gli allegati obbligatori previsti dalle norme vigenti, in particolare dai rapporti di efficienza energetica e dagli eventuali rapporti di prova delle ispezioni effettuate dall’autorità competente.
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La ditta, e il tecnico di fiducia, nell’ambito delle operazioni di manutenzione accerta la conformità alle norme vigenti dell’impianto, degli apparecchi, dei loro collegamenti e dell’impianto in genere. Tutti i componenti dell’impianto devono essere analizzati (esistono specifiche norme che elencano gli elementi da controllare): il manutentore rileva le difformità dell’impianto dovute a cattiva installazione oppure a deperimento in seguito ad esercizio, ripristina la funzionalità dell’impianto, nel caso di anomalie di tipo ordinario, segnala sui documenti che rilascia le eventuali difformità che non può eliminare durante l’intervento di manutenzione.
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Le operazioni da compiere obbligatoriamente sono riportate su specifiche norme tecniche (norme UNI), in particolare il manutentore deve effettuare:
- verifica della tenuta dell’impianto gas con ricerca ed eliminazione delle perdite
- controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale
- controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas
- controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione o sostituzione dei componenti eventualmente non funzionanti
- controllo della regolarità di accensione e spegnimento
- pulizia del bruciatore
- pulizia dello scambiatore lato fumi
- controllo dell’evacuazione dei fumi con prova di tiraggio
- regolazione della portata termica se necessario
- controllo della valvola di sicurezza
- controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo all’acqua
- controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale
- controllo della linea elettrica
- compilazione del libretto d’impianto/centrale
- compilazione del rapporto di controllo sul modello 1TI/1TS, nel caso specifico il modulo di autocertificazione prepagato predisposto dal concessionario
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La manutenzione ordinaria va effettuata secondo le periodicità indicate all’art. 7 del Dpr 74/2013. Al momento dell’installazione, la ditta installatrice è tenuta ad effettuare un controllo di combustione, la eventuale regolazione della caldaia oltre alla prima compilazione del libretto di impianto. L’installatore è obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità alle norme di cui alla L. 46/90 e successive modifiche e integrazioni.
Al termine delle operazioni il manutentore deve comunque inviare al Concessionario preposto ai controlli di legge la scheda identificativa dell’impianto (prima pagina del libretto di impianto/centrale) accompagnata dal rapporto di controllo tecnico prepagato attestante la prova di combustione effettuata al momento di attivazione dell’impianto.
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Deve chiamare il suo manutentore per la prima accensione, il quale deve inviare al Concessionario la seguente documentazione:
- Scheda identificativa dell’impianto.
- Risultati della prima accensione su modulo prepagato.
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Per tutti gli impianti ed in particolare per gli impianti termici, al termine dell’installazione o al termine di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, la ditta (che deve essere abilitata) deve rilasciare un documento detto “Dichiarazione di Conformità”. Detto documento è obbligatorio dall’entrata in vigore della legge 46/90 e cioè dal 13 marzo 1990. Va redatto su apposito modello conforme al modello allegato al D.M. n° 37/08 del Ministero dello Sviluppo Economico. Per gli impianti installati prima del 1990 e per quelli per i quali non è più reperibile la dichiarazione di conformità è obbligatorio un documento sostitutivo denominato “Dichiarazione di Rispondenza” al quale va allegata una relazione tecnica attestante la conformità alle norme.
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Se è possibile si deve risalire all’installatore dell’impianto e chiedere il rilascio della Dichiarazione di Conformità. Se ciò non è possibile, per qualsiasi motivo, è necessario dotare l’impianto della “Dichiarazione di Rispondenza” che deve essere redatta da un responsabile tecnico di una ditta installatrice operante da almeno 5 anni nel settore impiantistico.
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Attualmente il DM 37/08, prevede che per impianti esistenti alla data del 27 marzo 2008 (entrata in vigore di detto Decreto) e privi di dichiarazione di Conformità debba essere redatta, da parte del Responsabile Tecnico (di una ditta installatrice) operante da almeno 5 anni nel settore impiantistico, una Dichiarazione di Rispondenza, che sostanzialmente attesta la conformità dell’impianto alle norme vigenti. Per gli impianti successivi al DM 37/2008 è scontato che la norma preveda l’esistenza della dichiarazione di conformità. Tuttavia nei casi di irreperibilità si può sempre dotare l’impianto di dichiarazione di rispondenza.
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La Provincia di Campobasso, dopo aver svolto una gara pubblica ha affidato il sevizio di ispezione ad un Organismo Affidatario, concessionario del servizio. Il Concessionario provvede ad espletare tutti gli adempimenti che la legge demanda alla provincia, salvo alcune prerogative che sono tipiche dell’ente pubblico, quali ad esempio le sanzioni.
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Le tariffe per gli utenti stabiliti dalla Provincia di Campobasso sono:
- Autocertificazione per impianti inferiori a 35 kW (caldaiette) – € 6,24* (valevole per una autocertificazione).
- Verifica di fatto per impianti inferiori a 35 kW (caldaiette), su coloro che NON hanno scelto di autocertificarsi – € 63,94*.
Per impianti di potenza superiore a 35 kW le tariffe per l’autodichiarazione e l’ispezione sono riportate nella tabella di seguito (ANNUALE):
Potenza Impianto |
Tariffa autocertificazione |
Tariffa ispezione |
35 (kW)≤P≤116 (kW) |
€ 12,49* |
€ 80,33* |
116(kW)
| € 24,99* |
€ 145,90* |
P>350(kW) |
€ 49,99* |
€ 162,30* |
*IVA esclusa
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Se l’impianto di riscaldamento è centralizzato non deve fare nulla, perché se ne occupa direttamente l’amministratore, altrimenti deve procedere come per un qualsiasi impianto individuale.
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In questo caso può provvedere ad effettuare l’autocertificazione dell’impianto, secondo quanto indicato nei punti precedenti.
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È l’attestazione dell’avvenuta manutenzione e/o controllo di efficienza energetica dell’impianto termico che deve essere inviata al Concessionario per attestare tale adempimento.
L’utente chiama il suo manutentore di fiducia che effettua la manutenzione e rilascia il Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica (modulo prepagato) e lo invia al Concessionario.
In termini giuridici l’autocertificazione viene effettuata dal Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico (occupante dell’unità immobiliare, nel caso di impianti individuali). Consiste in un modulo prepagato (conforme ai rapporti tipo 1, 2, 3 e 4 allegati al D.M. 10-02-2014) predisposto dal concessionario del servizio di ispezione degli impianti termici, redatto, su incarico del responsabile di esercizio e manutenzione, da parte di un manutentore abilitato, attestante l’avvenuta manutenzione e/o controllo di efficienza energetica dell’impianto termico.
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La consegna DEVE essere fatta dalla ditta di manutenzione ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 8 del D.P.R. 74/2013.
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I Rapporti tipo 1, 2, 3 e 4 sono allegati obbligatori del libretto di impianto, comunque è sempre bene conservare copia di tutto nel libretto di impianto.
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La Provincia di Campobasso ha stabilito che l’autocertificazione deve essere effettuata ogni qualvolta si effettua la manutenzione dell’impianto termico. La consegna dell’autocertificazione va fatta, ad esclusiva cura del manutentore, entro 30 giorni dalla manutenzione. Il termine perentorio per l’effettuazione è il 31 dicembre, mentre la consegna va effettuata, sempre a cura del manutentore, entro il 31 gennaio.
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L’autocertificazione NON è obbligatoria, ma è una facoltà che la Provincia di Campobasso concede agli utenti. Chi effettua l’autocertificazione non deve sostenere costi aggiuntivi in caso di ispezione dell’impianto da parte del Concessionario.
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La legge prevede che nel caso in cui l’Ente locale conceda la facoltà di autocertificarsi le ispezioni di fatto eseguite dall’Ente, tramite il concessionario, siano gratuite.
Per coloro che non effettuano l’autocertificazione, fermo restando l’obbligo di manutenzione e controllo di efficienza energetica, si applica l’art. 31 comma 3 della legge 10/91, per cui viene effettuata una ispezione con onere a carico dell’utente.
In sostanza quindi chi si autocertifica non è soggetto a ispezione a pagamento.
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Se Lei non si autocertifica sarà ispezionato d’ufficio e pagherà l’intera tariffa di € 63.94 + IVA (se la potenza è superiore a 35 kW il costo è maggiore, vedi tariffe) e potrà essere soggetto a sanzione da parte della Provincia qualora le manutenzioni non siano state effettuate con la corretta cadenza.
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Con l’autocertificazione il responsabile garantisce che il proprio impianto è a norma e in caso di ispezione non ne paga il costo e non incorre in sanzioni se quello che viene riscontrato è conforme a quello che è stato dichiarato.
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Le raccomandazioni e prescrizioni che il manutentore riporta sul Rapporto di controllo tecnico NON possono essere disattese dall’utente che deve provvedere celermente alla eliminazione della anomalie dell’impianto segnalate sul Rapporto.
Il manutentore segnala sul rapporto anche i casi in cui l’impianto reca pericolo ad animali cose e persone per cui non può essere messo in funzione.
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Sì la legge consente anche l’autocertificazione per gli impianti più grandi, cioè quelli di potenza maggiore di 35 kW.
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Le tariffe sono state stabilite dalla Provincia di Campobasso.
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No, il manutentore è un operatore privato che interviene sull’impianto termico a richiesta dell’utente e svolge dei controlli e delle pulizie diverse dal servizio di ispezione della Provincia.
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La Provincia di Campobasso attraverso l’Organismo Affidatario svolge una funzione ispettiva per accertare che il Suo impianto sia in corretto esercizio e consumi secondo le prescrizioni tecniche corrette.
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L’ispezione consiste nell’accertamento sul posto presso l’impianto con l’esame della documentazione messa a disposizione e con l’analisi dei prodotti della combustione della caldaia.
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No, perché sono due attività diverse.
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Riceverà una lettera spedita circa 10-15 giorni prima che le indicherà il giorno e la fascia oraria in cui sarà visitato l’impianto.
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Il ponte termico è una discontinuità costruttiva in una qualsiasi struttura edile che presenta caratteristiche di isolamento termico più scadenti rispetto agli altri elementi costruttivi adiacenti e/o circostanti. Tali caratteristiche favoriscono il passaggio di calore dall’interno verso l’esterno nel periodo invernale ovvero dall’esterno verso l’interno nel periodo estivo, peggiorando le condizioni di confort all’interno delle abitazioni.
In una abitazione i ponti termici più comuni sono le travi, i pilasti, i solai interpiano, le pareti esterne più sottili (che tra l’altro di solito si trovano dietro ai termosifoni), le scale e i serramenti.
Le norme attuali relative al risparmio energetico e alla certificazione energetica, prevedono particolari accorgimenti tecnici che si devono adottare, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, al fine di limitare la presenza di ponti termici o di migliorarne le prestazioni termiche.
La “correzione” dei ponti termici evita anche la formazione di fastidiose condense e delle conseguenti muffe che si creano in corrispondenza.
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Allo stato della normativa attuale, mentre per i radiatori è specificato esplicitamente che quando la somma delle potenze al focolare supera 5 kW, sono da considerarsi come un unico impianto, per la climatizzazione estiva non si dice niente.
Le uniche indicazioni vengono dal DPR 74/2013 dove si dice che sono soggetti ai controlli gli impianti che superano i 12 kW di potenza utile nominale, dove per “potenza utile nominale” si intende la somma complessiva delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
Pertanto in pratica, quando ci sono più macchine frigorifere NON collegate tra di loro, si debbono considerare come impianti singoli: è come se nell’unità immobiliare ci fossero più impianti termici.
Quindi se singolarmente NON superano i 12 kW, NON sono soggetti a controllo, salvo gli obblighi di manutenzione e di registrazione sui libretti di impianto.
Invece, nel caso in cui singolarmente superano 12 kW di potenza nominale utile, sono soggetti a controllo e va compilato un modello prepagato per ogni apparecchio.