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L’attività di ispezione degli impianti termici è un obbligo di legge stabilito dall’articolo 31 comma 3 della L. n°10/91, dai suoi Decreti attuativi, il DPR n°412/93 e il DPR n°551/99, dal D. Lgs. n°192/05 e successive modifiche e integrazioni, e dal DPR n°74/13. Il controllo sulla manutenzione e l’esercizio degli impianti termici è affidato per legge agli Enti Locali; in particolare i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli per accertare lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici. Sono soggetti all’attività d’ispezione tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici installati sul territorio provinciale; in particolare con l’entrata in vigore del D.P.R. n°74/2013 e del D.M. del 10/02/2014 si ampliano le attività di controllo manutenzione ed ispezione anche ai climatizzatori, al teleriscaldamento e alla cogenerazione. Il corretto esercizio e la regolare manutenzione degli impianti termici sono interventi, a carico del responsabile dell’impianto (occupante, proprietario, amministratore di condominio o terzo responsabile), finalizzati al miglioramento dell’efficienza degli impianti, alla riduzione dei consumi energetici, al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera ed alla sicurezza degli impianti. L’effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici sono controllati per mezzo delle autocertificazioni e delle ispezioni effettuate da Organismi competenti, le quali sono eseguite mediante personale tecnico qualificato, identificato con apposito tesserino di riconoscimento ed avvengono con il consenso ed in presenza del responsabile dell’impianto o di persone da esso delegate.